Un uomo ha concordato con il giudice una pena mediante patteggiamento per il reato di tentato furto in abitazione, dopo avere forzato la recinzione, l'inferriata, il vetro e la zanzariera di una casa. Successivamente l'imputato ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che la sua azione si fosse fermata all'esterno dell'immobile e integrasse solo un furto semplice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che chi patteggia non può rimettere in discussione la qualificazione del fatto se non vi è un errore palese. Inoltre, forzare le difese esterne di una casa configura pienamente il tentato furto in abitazione, poiché tali barriere fanno parte dell'immobile. Il ricorrente deve scontare la pena concordata e versare quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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