Definizione
Il tentativo di costringere qualcuno a fare, non fare o tollerare qualcosa contro la sua volontà, usando minacce o violenza, senza però riuscire nell'intento finale.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 34 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 69% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 25%
- Rigettato 3%
- Inammissibile 69%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 526%
- Penale Sez. 26%
Precedenti più richiamati
- Cass. 34124/2019in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato per il delitto di tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente sosteneva che le proprie minacce non avessero spaventato la vittima né alterato la sua volontà, contestando inoltre l'aggravante mafiosa e la misura della pena. I giudici supremi hanno respinto ogni tesi: per integrare il reato non serve che la persona offesa ceda alla paura o compia l'azione imposta, ma basta l'idoneità oggettiva delle frasi minatorie a limitarne la libertà morale. L'evocazione di legami con la criminalità organizzata accentua l'intimidazione e configura l'aggravante. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la sanzione e condannando il colpevole alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Una persona ha inviato messaggi intimidatori tramite un profilo social per costringere la vittima a compiere azioni contrarie alla propria volontà. L'autrice dei fatti ha impugnato la condanna per tentata violenza privata, contestando l'attribuzione dell'account online, l'assenza di un movente specifico e l'estinzione del reato per decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che per integrare il delitto basta la consapevolezza di minacciare la persona offesa per piegarne la libertà, configurandosi il semplice dolo generico. Inoltre, i messaggi risultano chiaramente riconducibili all'imputata e il computo dei termini esclude qualsiasi prescrizione. La condanna a un mese e dieci giorni di reclusione diventa definitiva, con l'obbligo di rifondere le spese legali e versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno subito una condanna per il reato di tentata violenza privata aggravata. I soggetti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza di condanna. Il primo imputato ha depositato il ricorso oltre i termini di legge, incorrendo nella tardività dell'atto. Inoltre, entrambi i ricorrenti hanno richiesto una nuova valutazione delle prove raccolte, operazione vietata dinanzi alla Suprema Corte. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, hanno confermato la responsabilità penale e hanno condannato i soggetti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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I giudici di merito hanno condannato l'imputato per il reato di tentata violenza privata, dopo aver modificato l'originaria accusa di tentata estorsione. L'uomo ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte chiedendo la riqualificazione giuridica del fatto nel più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi possono mutare la definizione giuridica del reato solo se tale operazione non richiede nuovi accertamenti sulle prove e sui fatti storici. La pronuncia conferma integralmente la condanna penale e impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un Individuo, precedentemente condannato per reato continuato di tentata violenza privata. L'Individuo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. I giudici hanno stabilito che i motivi non erano stati correttamente sollevati in appello e che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale aveva agito secondo i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Individuo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Il Tribunale ha applicato una pena a un individuo per reati di lesioni aggravate e tentata violenza privata, a seguito di una sentenza di patteggiamento. L'individuo ha presentato un ricorso inammissibile contro questa decisione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, poiché le contestazioni sollevate non rientravano nei casi eccezionali previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, l'individuo deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per violenza privata e minaccia. La Corte d'Appello ha poi riqualificato il fatto come tentata violenza privata, riducendo la pena. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le motivazioni della Corte d'Appello erano adeguate e non era possibile riesaminare il merito in sede di legittimità. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Tre persone sono state condannate per violazione di domicilio aggravata e tentata violenza privata. Hanno presentato ricorso, sostenendo che l'aggravante non fosse stata correttamente contestata e che le minacce fossero lievi. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha chiarito che un errore nella citazione del comma dell'articolo di legge non rende nulla la contestazione se il fatto aggravato è descritto chiaramente. Le altre lamentele sulla commisurazione della pena e sulla qualificazione delle minacce sono state ritenute troppo generiche e mirate a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
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Un cittadino subisce una condanna per il delitto di tentata violenza privata a seguito di presunte minacce rivolte a un'altra persona. L'imputato presenta ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e la reale sussistenza della lesione alla libertà personale. I giudici supremi accertano che le critiche sollevate dalla difesa non risultano manifestamente infondate. Di conseguenza, accertano l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione del reato prima ancora della decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione annulla definitivamente la condanna senza rinvio, dichiarando estinto il reato e prosciogliendo l'imputato da ogni accusa.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di tentata violenza privata. La Corte di appello aveva confermato la colpevolezza già statuita dal giudice di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso chiedendo una nuova valutazione dei fatti e sollevando questioni generiche non dedotte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici supremi hanno evidenziato che il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito e non consente di proporre motivi inediti. La Corte ha confermato la condanna definitiva dell'imputato, condannandolo alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte d'Appello rideterminava al ribasso la pena inflitta a un imputato per il reato di tentata violenza privata ai danni di un imprenditore e dei suoi dipendenti per ottenere la consegna di documenti. L'imputato ricorreva per Cassazione contestando la valutazione delle prove e deducendo la mancata declaratoria di prescrizione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sul piano penale, rilevando che il reato si era estinto prima della decisione d'appello, tenuto conto della sospensione dei termini. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso agli effetti civili per infondatezza delle censure probatorie.
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Due soggetti hanno subito una condanna a quattro mesi di reclusione per il reato di tentata violenza privata aggravata. Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e l'idoneità delle loro azioni a limitare la libertà della persona offesa. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili per via della genericità delle censure, le quali riproponevano argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. L'inammissibilità ha precluso la valida instaurazione del giudizio di legittimità. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un imputato per il reato di tentata violenza privata. L'imputato aveva presentato ricorso contestando la mancata assunzione di una testimonianza decisiva e la valutazione complessiva delle prove effettuata dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il primo motivo non ha superato il vaglio poiché il ricorrente non ha smentito le motivazioni dei giudici territoriali, i quali avevano accertato l'assenza del testimone al momento dei fatti. Il secondo motivo è stato respinto perché la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituirsi alla valutazione del giudice di merito. Di conseguenza, la condanna per tentata violenza privata è divenuta definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha rivolto frasi intimidatorie alla persona offesa, avvisandola che 'le cose si sarebbero messe male' per costringerla a interrompere alcuni lavori. I giudici di merito hanno condannato l'uomo a due mesi di reclusione per il reato di tentata violenza privata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la natura minatoria delle espressioni, la violazione della correlazione tra accusa e sentenza e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la minaccia idonea a incutere timore e diretta a piegare la volontà altrui consuma il tentativo di reato, a prescindere dal concreto spavento del destinatario.
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L'Imputato aveva minacciato il Direttore di un'Azienda pubblica per costringerlo ad assumere persone prive di requisiti. Il Direttore si era opposto, richiedendo l'intervento della polizia. La Corte di Cassazione ha chiarito che, non essendosi verificata la costrizione, il reato deve essere riqualificato come tentata violenza privata e non come consumata. Tuttavia, essendo trascorso troppo tempo dal fatto, il reato penale è stato dichiarato estinto per prescrizione. Nonostante ciò, la Cassazione ha confermato la responsabilità civile dell'Imputato, che dovrà comunque risarcire i danni e pagare le spese legali all'Azienda e al Direttore.
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Il caso riguarda un uomo, L'Imputato, condannato per i reati di tentata violenza privata e lesioni aggravate. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e i criteri utilizzati per la determinazione della pena, ritenendoli eccessivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quest'ultimo ha correttamente applicato i parametri di legge, valutando la gravità del fatto e la capacità a delinquere del soggetto. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Un cittadino, condannato per violenza privata e tentata violenza privata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della desistenza o del recesso attivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la desistenza volontaria e il recesso attivo non sono applicabili quando si configura un tentativo compiuto, ossia quando l'azione criminosa è stata interamente realizzata ma l'evento non si è verificato per fattori esterni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Un venditore ha venduto un'auto non funzionante a due acquirenti, nascondendo i difetti con la promessa di riparazioni mai eseguite e contraffacendo il certificato di proprietà. Quando le vittime hanno minacciato di denunciarlo, il venditore le ha minacciate di morte per costringerle a desistere. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per truffa e tentata violenza privata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del venditore, confermando la condanna penale e stabilendo che minacciare la vittima di una truffa per evitare una querela integra pienamente il reato di tentata violenza privata. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per i reati di minaccia, lesioni, tentata violenza privata e danneggiamento. L'imputato aveva proposto ricorso contestando la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità della vittima. La Suprema Corte ha dichiarato l'Inammissibilità del ricorso per Cassazione poiché i motivi presentati erano generici e miravano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano già ampiamente analizzato e ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, supportate da riscontri oggettivi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per tentata violenza privata e lesioni personali aggravate. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la misura della pena e la mancata concessione dei benefici di legge. La Suprema Corte ha chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica chiaramente gli elementi decisivi per la sua scelta. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, purché rispetti i criteri di legge. Infine, la richiesta di benefici è stata ritenuta generica perché non considerava i precedenti penali dell'uomo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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