Un'azienda ha impugnato un avviso di accertamento, ma il ricorso è stato dichiarato tardivo. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la semplice stampa dal sito delle Poste non è sufficiente come prova della notifica dell'atto, specialmente se contraddetta da altri elementi come la data della procura all'avvocato. L'onere della prova della tempestività del ricorso grava sul contribuente.
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