Una lavoratrice, formalmente assunta da cooperative per attività di telemarketing, ha citato in giudizio una grande azienda televisiva, sostenendo di essere in realtà una sua dipendente attraverso una catena di contratti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il punto cruciale della decisione è stata la mancata prova del subappalto tra le cooperative e l'azienda committente, onere che spettava alla lavoratrice. La Corte ha sottolineato che l'esistenza di tali contratti non può essere presunta ma deve essere dimostrata con elementi concreti.
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