La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Un condomino, a cui era stato ordinato di riattivare la pompa dell'acqua, non ha commesso reato ignorando l'ordine. La ragione è che l'obbligo era 'fungibile', ovvero poteva essere eseguito da qualcun altro tramite un'esecuzione forzata. Il reato previsto dall'art. 388 c.p. scatta solo quando l'adempimento richiede la collaborazione personale e insostituibile dell'obbligato. Di conseguenza, l'imputato è stato assolto 'perché il fatto non sussiste' e le richieste di risarcimento dei vicini sono state annullate.
Continua »