Un dipendente viene licenziato a seguito dell'interruzione delle attività decisa dal curatore di una società fallita. Il Tribunale esclude l'indennità di mancato preavviso dallo stato passivo, ritenendo il fallimento un fatto non colposo che non genera obblighi risarcitori. Il dipendente impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'errata qualificazione della somma richiesta. La Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, stabilendo che il fallimento sospende il contratto ma non ne costituisce automatica causa di scioglimento immediato. Quando il curatore recede dal rapporto, il lavoratore conserva il pieno diritto alla liquidazione dell'indennità per via della sua natura economica assistenziale e non punitiva. I giudici riconoscono quindi l'intero importo del credito previdenziale e retributivo, collocandolo con rango privilegiato a carico della procedura.
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