La Ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento di una società per un credito risarcitorio di 1,7 milioni di euro. La donna sosteneva che la società avesse commesso un abuso del processo, richiedendo in giudizio un risarcimento già ottenuto tramite un'operazione azionaria. Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando che l'azione legale era iniziata prima dell'accordo azionario, che le azioni erano prive di valore e che la donna poteva conoscere i fatti con l'ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del risarcimento, escludendo l'abuso del processo. Tuttavia, ha accolto il ricorso sulle spese di lite: il giudice non può liquidare alla parte vittoriosa una somma superiore a quella indicata nella nota spese. Le spese sono state rideterminate al ribasso.
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