Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di evasione. La difesa ha sostenuto la presenza di uno stato di necessità, l'assenza del dolo, la particolare tenuità del fatto e il diritto alle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'atto riproduceva le stesse censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio e mirava a una rivalutazione delle prove nel merito, attività vietata in sede di legittimità. I motivi risultavano inoltre generici e privi di un confronto critico con la motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha confermato la condanna, disponendo il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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