Un condannato si è visto negare l'affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza, che ha invece concesso d'ufficio la semilibertà. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, basandosi sul principio della gradualità dei benefici penitenziari. L'affidamento in prova è stato ritenuto prematuro a causa del profilo di pericolosità del soggetto e della mancata revisione critica dei reati commessi, rendendo la semilibertà un percorso intermedio più adeguato al reinserimento sociale.
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