La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, confermando la sua condanna per **rapina impropria**, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'imputato aveva contestato la sua responsabilità per la rapina impropria, ma il ricorso è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha ribadito che l'uso della violenza, anche se avvenuto dopo la sottrazione del bene, non interrompe l'unitarietà dell'azione se finalizzato a impedire al derubato di riprendere il possesso e garantire l'impunità al ladro. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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