Un Ente Locale si opponeva a un decreto ingiuntivo per un ingente pagamento. Sebbene l'opposizione e il successivo appello fossero stati parzialmente accolti, riducendo la somma dovuta, l'Ente era stato condannato al pagamento di parte delle spese processuali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, stabilendo che la ripartizione delle spese si basa sull'esito complessivo della lite. Poiché l'Ente è risultato comunque debitore, la controparte è la parte sostanzialmente vittoriosa, giustificando la condanna al pagamento parziale delle spese.
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