La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso, confermando che la detenzione stupefacenti si qualifica come spaccio quando il quantitativo (in questo caso 230 grammi), le modalità di confezionamento (due involucri separati) e la rapida deperibilità della sostanza sono incompatibili con un uso puramente personale. La decisione ribadisce che il dato ponderale, pur non essendo decisivo da solo, concorre con altri elementi a formare la prova della destinazione alla vendita.
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