La Corte di Cassazione chiarisce i principi sulla ripartizione delle spese processuali. In un caso tra una società e una banca, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la statuizione sulle spese, ribadendo che la valutazione sulla soccombenza e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo casi eccezionali. L'accoglimento parziale di una domanda non trasforma la parte attrice in soccombente per la porzione rigettata, ma può giustificare una compensazione delle spese.
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