Un'azienda riceve un verbale di constatazione per l'anno 1999 con rilievi su prezzi di trasferimento e spese di regia indeducibili. L'azienda aderisce al condono fiscale (art. 15 L. 289/2002) per IRAP e IVA, pagando il dovuto. L'Agenzia delle Entrate emette comunque un avviso di accertamento per tutte le imposte. La Corte di Cassazione stabilisce che l'adesione al condono fiscale preclude all'Amministrazione finanziaria qualsiasi successivo accertamento sulle imposte condonate (IRAP e IVA). Di conseguenza, l'avviso di accertamento viene annullato per IRAP e IVA, comprese le sanzioni, rimanendo valido solo ai fini IRPEG per la riduzione delle perdite fiscali. L'azienda vince parzialmente, vedendo salvaguardati gli effetti della sanatoria.
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