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Spedizioniere-vettore

Definizione

Figura giuridica che si realizza quando lo spedizioniere non si limita a organizzare la spedizione per conto terzi, ma assume l'esecuzione stessa del trasporto, diventando direttamente responsabile come un vettore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ritardo Consegna Plico: La Cassazione ridefinisce la Responsabilità del Vettore
L'Ente Pubblico ha affidato a uno Spedizioniere il recapito di un plico per una gara d'appalto, avvalendosi di un Vettore. Il plico è arrivato in ritardo di 13 minuti, causando l'esclusione dell'Ente dalla gara. L'Ente ha chiesto il risarcimento per danno emergente e perdita di chance. La Corte d'Appello aveva condannato il Vettore per responsabilità extracontrattuale, escludendo quella contrattuale dello Spedizioniere. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha ritenuto che la motivazione sulla responsabilità extracontrattuale del Vettore fosse insufficiente e che il contratto con lo Spedizioniere dovesse qualificarsi come "spedizione-trasporto", implicando la sua responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha così rinviato la causa per un nuovo esame della Responsabilità del vettore e dello spedizioniere.
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Spedizioniere vettore: risponde del furto anche se subappalta
Una nota casa di moda affida a un'impresa di spedizioni il trasporto di capi d'abbigliamento negli Stati Uniti. Durante il tragitto, le merci vengono rubate in due distinte occasioni. La compagnia assicurativa risarcisce la casa di moda e agisce contro l'impresa per recuperare le somme. L'impresa si difende sostenendo di aver solo organizzato il trasporto e non di averlo eseguito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'impresa, confermando la sua qualifica di spedizioniere vettore. La Corte stabilisce che, se l'impresa offre tariffe forfettarie e si occupa del ritiro e della consegna con mezzi propri o di terzi, assume gli obblighi tipici del vettore, rispondendo della perdita delle merci anche in caso di furto, a meno che non provi il caso fortuito.
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Limiti risarcitori nel trasporto aereo: la colpa grave non basta
Una società committente ha affidato a un'impresa di spedizioni il trasporto aereo di merci dall'Italia alla Turchia. Per un errore nei documenti di trasporto, la merce è finita in Kuwait ed è stata confiscata. La Corte d'Appello ha condannato l'impresa al risarcimento integrale, escludendo i limiti risarcitori nel trasporto aereo a causa della colpa grave del vettore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'impresa di spedizioni. I giudici hanno stabilito che la Convenzione di Montreal del 1999 regola in modo autonomo e insuperabile i limiti di responsabilità per la perdita di merci. Di conseguenza, la colpa grave prevista dal diritto italiano non può escludere l'applicazione di tali limiti internazionali, a meno che il mittente non abbia fatto una dichiarazione speciale di valore pagando un sovrapprezzo.
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Responsabilità spedizioniere: quando non risponde
Una mittente ha citato in giudizio un'agenzia di spedizioni per la perdita di effetti personali inviati all'estero. La Corte di Cassazione ha confermato l'assenza di colpa dell'agenzia, qualificando il contratto come un accordo di spedizione e non di trasporto. Questa ordinanza chiarisce i limiti della responsabilità dello spedizioniere quando agisce come semplice intermediario e non assume direttamente i compiti del vettore.
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