La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per il reato di tentato furto aggravato e continuato. Gli imputati contestavano la loro identificazione, la mancata riqualificazione del fatto in semplice danneggiamento, l'applicazione di una circostanza aggravante e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'aggravante contestata era già stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio, rendendo il motivo infondato. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti si sono limitati a contestazioni generiche senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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