Un soggetto, condannato per aver utilizzato buoni spesa contraffatti e documenti di identità altrui, ha impugnato la sentenza sostenendo che il reato di sostituzione di persona dovesse essere assorbito in quello, più grave, di contraffazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i due reati possono concorrere. La Corte ha stabilito che la presentazione di un documento altrui e la falsa attribuzione di generalità costituiscono una condotta autonoma che lede un bene giuridico distinto (l'affidabilità dell'identificazione personale) rispetto a quello protetto dalla norma sulla contraffazione (la genuinità dei sigilli di un ente pubblico).
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