L'Imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per la ricettazione di un assegno postale, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la prescrizione del reato. La difesa sosteneva che il tempo trascorso avesse estinto l'illecito, contestando il calcolo dei periodi di rinvio del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'adesione dell'avvocato allo sciopero di categoria determina la automatica sospensione della prescrizione, anche se nella stessa udienza mancavano i testimoni. L'arresto dell'udienza per la scelta del difensore blocca i termini temporali prima di ogni altra verifica. Di conseguenza, il reato non è prescritto e L'Imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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