Il Tribunale condanna L'Imputato per riciclaggio. Nella motivazione della sentenza, il giudice esprime parere favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena, ma omette di scriverlo nel dispositivo finale per un mero errore materiale. La Corte di Appello nega il beneficio, ritenendo che il dispositivo debba sempre prevalere sulla motivazione. L'Imputato ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che il contrasto tra dispositivo e motivazione, se dovuto a un evidente errore materiale, può essere risolto valorizzando la reale volontà del giudice espressa nella motivazione. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la decisione d'appello e concede direttamente la sospensione condizionale della pena.
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