Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, accogliendo l'istanza del Pubblico Ministero. La difesa ha impugnato il provvedimento lamentando la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. L'atto era stato inviato tramite posta al vecchio domicilio eletto durante il processo di cognizione, senza prova dell'effettiva ricezione, anziché all'indirizzo di residenza anagrafica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l'omessa citazione dell'interessato viola le regole basilari del contraddittorio e determina una nullità assoluta dell'intero procedimento. I giudici di legittimità hanno dunque annullato l'ordinanza e disposto il rinvio degli atti al tribunale per celebrare un nuovo giudizio nel pieno rispetto dei diritti difensivi.
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