La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte d'Appello aveva fissato un termine per il rilascio di un immobile, condizione per la sospensione della pena, che il primo giudice non aveva specificato. Secondo la Cassazione, modificare le modalità applicative del beneficio, anche in senso peggiorativo, non viola il divieto di reformatio in peius, il cui ambito è limitato alla sola revoca del beneficio stesso.
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