La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso straordinario presentato da un imputato che lamentava un errore percettivo sulla sua età, rilevante per la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha stabilito che, sebbene l'errore sull'età sussistesse, esso non era 'decisivo'. La precedente declaratoria di inammissibilità si fondava infatti anche su un'autonoma e assorbente ragione giuridica: la richiesta del beneficio era stata tardivamente introdotta con motivi aggiunti d'appello, anziché con l'atto principale, configurando così un punto autonomo della decisione non tempestivamente impugnato.
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