Una società propone ricorso in Cassazione contro una sentenza tributaria. Nel frattempo, la stessa sentenza viene revocata dal giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara il ricorso inammissibile per cessata materia del contendere, dato che l'oggetto dell'impugnazione non esiste più, facendo venire meno l'interesse ad agire del ricorrente.
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