I Contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento per il pagamento dell'ICI del 2011 su alcuni immobili. Sostenevano di avere diritto all'esenzione ICI fabbricati rurali grazie all'accatastamento in categoria D/10, avvenuto successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Contribuenti. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità dell'immobile ai fini fiscali, la domanda di variazione catastale doveva essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2012. Avendo i Contribuenti presentato la richiesta solo il 23 novembre 2012, l'istanza è stata considerata tardiva. Di conseguenza, l'effetto retroattivo dell'esenzione non può essere applicato per l'anno d'imposta 2011. I Contribuenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese di giudizio.
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