Una società immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulla contabilità inattendibile dell'azienda. La Corte ha stabilito che, in tali circostanze, l'Amministrazione Finanziaria può basarsi anche su presunzioni 'super-semplici', come il valore di un immobile desunto da un contratto preliminare o da una perizia bancaria, per ricostruire il reddito effettivo. È stato inoltre confermato il recupero a tassazione di un importo relativo a note di credito considerate fittizie.
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