Una società stilistica ha concesso in licenza il proprio marchio a un'azienda calzaturiera. A seguito della decisione del licenziatario di non produrre una collezione, è sorta una controversia sull'esistenza di un obbligo di produzione. La Corte di Cassazione ha chiarito che un contratto di licenza di marchio, di per sé, conferisce al licenziatario la facoltà, e non l'obbligo, di utilizzare il marchio e produrre i relativi beni. Qualsiasi obbligo di produzione deve essere esplicitamente previsto nel testo contrattuale. Di conseguenza, il ricorso della società stilistica è stato respinto.
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