Un padre cita in giudizio la figlia chiedendo la restituzione somma di denaro pari a trentamila euro versata in contanti. Il genitore sostiene che il versamento costituisse un prestito o, in via subordinata, una donazione nulla per difetto di forma notarile. La figlia riconosce di aver ricevuto la somma, ma contesta l'obbligo di rimborso. I giudici di merito rigettano la domanda: la quietanza dimostra solo la consegna materiale del denaro, ma non il titolo giuridico che ne impone la restituzione. La Corte di Cassazione conferma la decisione e rigetta il ricorso del padre. Chi agisce per ottenere la restituzione ha l'onere di provare il titolo del versamento. Senza la prova del mutuo o della donazione nulla, il passaggio di denaro non è sufficiente a fondare l'obbligo di restituzione.
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