Una società di gestione impugna la dichiarazione del proprio fallimento, contestando la legittimità della richiesta di fallimento del PM. Secondo la società, il Pubblico Ministero non poteva agire poiché aveva appreso la notizia dell'insolvenza durante un'indagine penale riguardante un'altra azienda, proprietaria degli impianti affittati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della procedura. I giudici hanno stabilito che il Pubblico Ministero può legittimamente presentare la richiesta di fallimento del PM ogni volta che apprende lo stato di crisi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, anche se le indagini riguardano soggetti terzi. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento della società è stata definitivamente confermata, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
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