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Soccidante

Definizione

La parte del contratto di soccida che fornisce il bestiame e assume la direzione dell'allevamento, sopportando il relativo rischio d'impresa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Regime speciale IVA agricoltura ammesso anche per la soccida
L'Amministrazione Finanziaria ha negato a una Società Agricola l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura per l'allevamento di pollame, sostenendo che l'attività fosse svolta materialmente da terzi tramite un contratto di soccida semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Agricola, stabilendo che sia il soccidante sia il soccidario partecipano attivamente al rischio d'impresa e sono contitolari dell'attività agricola associata. Di conseguenza, anche chi fornisce solo gli animali, le direttive e i mangimi (soccidante) ha pieno diritto di beneficiare del regime speciale IVA agricoltura, poiché non agisce come mero intermediario commerciale ma come vero imprenditore agricolo.
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Regime speciale IVA produttori agricoli: soccida salva dal fisco
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società agricola l'applicazione del regime speciale IVA produttori agricoli, ritenendo che l'attività di soccidante (fornitura di bestiame e direzione dell'allevamento) non costituisse esercizio diretto di attività agricola. I soci hanno impugnato l'accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che il contratto di soccida semplice dà vita a un'impresa agricola associata. Sia il soccidante che il soccidario partecipano al rischio d'impresa e svolgono funzioni essenziali per la cura del ciclo biologico degli animali. Di conseguenza, entrambi possiedono la qualifica di imprenditore agricolo e possono legittimamente beneficiare del regime speciale IVA produttori agricoli sulle cessioni dei prodotti. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Contratto di soccida: perché il fisco non può tassare i mangimi
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la mancata applicazione dell'IVA sui trasferimenti di mangimi dalla propria attività industriale a quella di allevamento di pollame, gestita tramite un contratto di soccida. Il fisco considerava tali trasferimenti come passaggi interni da tassare al valore normale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il conferimento di beni dal soccidante al soccidario non costituisce una cessione a titolo oneroso, bensì un apporto associativo non soggetto a IVA. Di conseguenza, non si applica la disciplina dei passaggi interni tra attività separate, escludendo l'obbligo di fatturazione e l'uso del valore normale come base imponibile. La società agricola vince definitivamente la causa.
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Soccida e Regime IVA speciale: l’Azienda vince contro il Fisco
Una società agricola si è vista negare dall'Agenzia delle Entrate l'applicazione del Regime IVA speciale agricoltura. Il Fisco sosteneva che l'azienda, affidando gran parte dell'allevamento a terzi tramite contratti di soccida, non potesse essere considerata un vero produttore agricolo. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo un principio importante: nel contratto di soccida, entrambe le parti (chi fornisce il bestiame e chi lo alleva) sono considerate imprenditori agricoli. Di conseguenza, la società aveva pieno diritto ad applicare il regime fiscale agevolato. Per alcune annualità la lite si è invece estinta per adesione a una definizione agevolata.
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