L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la mancata applicazione dell'IVA sui trasferimenti di mangimi dalla propria attività industriale a quella di allevamento di pollame, gestita tramite un contratto di soccida. Il fisco considerava tali trasferimenti come passaggi interni da tassare al valore normale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il conferimento di beni dal soccidante al soccidario non costituisce una cessione a titolo oneroso, bensì un apporto associativo non soggetto a IVA. Di conseguenza, non si applica la disciplina dei passaggi interni tra attività separate, escludendo l'obbligo di fatturazione e l'uso del valore normale come base imponibile. La società agricola vince definitivamente la causa.
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