Una società cooperativa otteneva un decreto ingiuntivo contro un socio basato su una delibera interna. Successivamente, la delibera veniva annullata con sentenza definitiva. La Corte d'Appello revocava quindi il decreto ma disponeva la compensazione spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Il socio ricorreva in Cassazione contro tale decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel disporre la compensazione spese legali, a patto che la motivazione sia logica e puntuale, come nel caso di un annullamento di un atto presupposto avvenuto nel corso della causa.
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