A seguito di un incidente stradale con un veicolo non identificato, un automobilista vede la sua richiesta di risarcimento, inizialmente accolta per intero, ridotta al 50% in appello. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il suo ricorso, chiarendo che contestare la valutazione CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) fatta dal giudice di merito non costituisce un valido motivo di impugnazione, in quanto si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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