Un imputato subisce una condanna penale per la spendita di denaro contraffatto. Le banconote sequestrate presentano anomalie evidenti: condividono tutte lo stesso numero di serie, mancano della striscia argentata di sicurezza, mostrano colori difformi e possiedono dimensioni maggiori rispetto agli originali. La difesa contesta la responsabilità penale invocando il falso grossolano nelle banconote, ma i giudici territoriali confermano la condanna perché la difesa non ha richiesto una perizia tecnica. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso difensivo e annulla la sentenza. I giudici supremi stabiliscono che la contraffazione grossolana deve essere accertata a prima vista da una persona comune senza particolari competenze. Pretendere una perizia tecnica risulta illogico, poiché la necessità di una verifica specialistica smentirebbe la natura evidente del falso. La vicenda torna in appello per una nuova e corretta valutazione.
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