Un lavoratore, trasferito da un ente locale al Ministero, ha lamentato un peggioramento retributivo. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha ora dichiarato il nuovo ricorso inammissibile perché cerca impropriamente di ottenere una rivalutazione dei fatti e contesta il principio di diritto vincolante stabilito nella precedente sentenza, che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato.
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