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segreto investigativo

Definizione

Il segreto istruttorio era un istituto formale del codice di procedura penale italiano che stabiliva il divieto di divulgazioni di notizie relative a indagini giudiziarie. È stato abolito nel 1989 con l’emanazione del nuovo codice di procedura penale italiano sostituito dal segreto investigativo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sequestro probatorio cellulare: No alla restituzione se non collabori
Un dipendente pubblico, indagato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio, si oppone al mantenimento del sequestro probatorio del suo cellulare. Sostiene che la misura sia sproporzionata e lesiva dei suoi diritti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. La decisione si basa sulla necessità di analizzare il dispositivo, considerato strumento del reato, e sulla complessità delle operazioni di estrazione dati, aggravata dalla mancata collaborazione dell'indagato. Il telefono, quindi, non viene restituito.
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Contestazione a catena e termini di custodia
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della contestazione a catena in relazione a reati di traffico di stupefacenti. Il ricorrente lamentava la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare, sostenendo che l'autorità giudiziaria disponesse già degli elementi probatori anni prima dell'emissione della nuova misura. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'onere della prova sulla desumibilità dei fatti spetta alla difesa e che il segreto investigativo su indagini parallele impedisce l'automatismo della retrodatazione.
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Rivelazione segreto d’ufficio: condanna confermata
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un militare condannato per rivelazione segreto d'ufficio. L'imputato aveva divulgato notizie riservate su indagini per traffico illecito di rifiuti a un superiore non autorizzato, che le ha poi riferite a terzi. La Corte ha ritenuto le prove solide e le censure del ricorrente mere questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità.
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