Un'associazione sportiva dilettantistica ha subito la revoca del regime fiscale agevolato per aver effettuato pagamenti in contanti superiori alla soglia di legge, giustificandoli come rimborsi chilometrici per gli atleti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale pratica, imponendo la decadenza agevolazioni fiscali. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio molto chiaro: l'obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili per tutte le operazioni, a prescindere dalla loro natura, è una condizione inderogabile per mantenere i benefici fiscali. La violazione di questa regola comporta automaticamente la perdita del regime di favore.
Continua »