Una società ristoratrice ha citato in giudizio una società di servizi pubblici per ottenere la restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa rifiuti (TIA) dal 2003 al 2010. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha stabilito che la TIA1, avendo natura di tributo, non è soggetta a IVA, riconoscendo così il diritto al rimborso IVA TIA1. La TIA2, invece, quale corrispettivo per un servizio, resta soggetta a IVA. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per la quantificazione dell'importo da restituire.
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