L'Imputato, condannato in primo grado, si trovava in detenzione domiciliare. La Corte d'appello ha eseguito la notifica del decreto di citazione presso il difensore di fiducia, dove l'uomo aveva eletto domicilio per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Il difensore ha eccepito la nullità della notifica prima dell'udienza, ma la Corte d'appello ha proceduto comunque, ritenendo che l'imputato conoscesse la data del processo. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la notificazione all'imputato detenuto deve sempre avvenire nel luogo di detenzione, anche in presenza di una diversa elezione di domicilio. La conoscenza di fatto dell'udienza non sana l'irregolarità se l'atto non è notificato correttamente. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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