Un ex dipendente, residente in Svizzera, ha richiesto il rimborso delle tasse italiane trattenute sulla liquidazione del suo fondo pensione. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ma la Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente. In base alla convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Svizzera, tali somme sono tassabili esclusivamente nel paese di residenza, ovvero la Svizzera. La Corte ha ritenuto sufficiente la certificazione svizzera che attestava la tassabilità del reddito in quel paese, risolvendo il caso di potenziale doppia imposizione.
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