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Ritenuta sui dividendi

Definizione

Un prelievo fiscale applicato alla fonte, ovvero trattenuto direttamente dalla società che distribuisce i dividendi e versato allo Stato, prima che l'utile arrivi all'azionista.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Dividendi Madre-Figlia: Esenzione Salva con Certificato Tardivo
Una società italiana applicava l'esenzione fiscale sui dividendi pagati alla sua controllante danese, ma otteneva la certificazione necessaria solo dopo il pagamento. L'Agenzia delle Entrate negava il beneficio, ritenendo il documento tardivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale: la tardiva acquisizione del certificato non pregiudica il diritto all'esenzione ritenute dividendi Madre-Figlia se, al momento del pagamento, esistevano tutti i requisiti sostanziali. La sostanza del diritto prevale sul ritardo formale, annullando la pretesa del Fisco.
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Rimborso Ritenute Dividendi Esteri: Fisco Perde, Prova Salva
Una società con sede nel Regno Unito chiede il rimborso parziale delle ritenute applicate sui dividendi ricevuti da una sua partecipata italiana. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che la società non avesse provato di essere il 'beneficiario effettivo' e che la documentazione fosse insufficiente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, confermando il diritto della società al rimborso ritenute dividendi esteri. I giudici hanno stabilito che la valutazione delle prove spetta ai tribunali di merito e che l'Agenzia non può chiedere alla Cassazione un nuovo esame dei fatti. La documentazione prodotta dalla società è stata quindi ritenuta idonea a dimostrare i requisiti necessari.
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Beneficiario effettivo dividendi: la Cassazione decide
Un fondo sovrano estero ha richiesto il rimborso di una ritenuta fiscale sui dividendi percepiti da una società italiana, invocando una convenzione contro le doppie imposizioni. I giudici di merito avevano negato il rimborso, dubitando che il fondo fosse il reale "beneficiario effettivo dividendi" a causa di una struttura di investimento che utilizzava fondi intermedi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che per lo scambio di informazioni fiscali conta la sede legale del fondo intermedio (Regno Unito) e non quella operativa (Guernsey). Ha inoltre affermato che la prova della titolarità effettiva può essere fornita tramite la tracciabilità dei flussi finanziari, rinviando il caso per un nuovo esame.
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