La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano mere doglianze di fatto, generiche e riproduttive di censure già respinte in appello. Questo caso di ricorso inammissibile per rissa sottolinea che la Cassazione non può riesaminare la ricostruzione dei fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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