In un caso di permuta immobiliare parzialmente inadempiuta, la Corte di Cassazione ha chiarito che è ammissibile la domanda di risoluzione parziale del contratto con risarcimento del danno. La Corte ha riformato la decisione d'appello, affermando che il giudice di primo grado non era incorso in ultrapetizione nel convertire la domanda di adempimento in una di risarcimento per equivalente, data l'impossibilità di trasferire gli immobili. La domanda di risarcimento era implicitamente collegata alla risoluzione della parte inadempiuta del contratto.
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