La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice del settore pubblico che, dopo anni di contratti a termine, è stata assunta a tempo indeterminato (stabilizzata). Nonostante la stabilizzazione, la lavoratrice ha chiesto un ulteriore risarcimento del danno comunitario per l'abuso subito in passato. La Corte ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante: la stabilizzazione del rapporto di lavoro è una misura sufficiente e proporzionata per sanzionare l'abuso pregresso. Di conseguenza, il lavoratore stabilizzato non ha diritto a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danno comunitario, a meno che non dimostri di aver subito danni ulteriori e specifici. La stabilizzazione è vista come il principale 'bene della vita' recuperato dal lavoratore.
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