Una società concessionaria di impianti idroelettrici chiedeva la restituzione delle somme versate per il sovracanone BIM, sostenendo che la successiva riduzione della potenza nominale media dell'impianto, rideterminata dalla Regione, dovesse avere efficacia retroattiva. Il consorzio beneficiario pretendeva invece il pagamento dei canoni maturati. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto il ricorso della concessionaria. I giudici hanno chiarito che il sovracanone BIM ha natura tributaria e la sua base imponibile è cartolare, legata cioè ai dati formali dell'atto di concessione. Di conseguenza, l'eventuale rideterminazione al ribasso della potenza motrice produce effetti esclusivamente per l'avvenire e non comporta alcun diritto al rimborso per i periodi precedenti alla modifica.
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