Un'azienda italiana aveva firmato in Italia un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da costruire negli Emirati Arabi Uniti, versando un cospicuo acconto. Poiché l'edificio non è stato completato come pattuito, l'azienda ha citato in giudizio la società straniera in un tribunale italiano per dichiarare nullo il contratto e ottenere la restituzione della somma. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sulla giurisdizione internazionale: quando si chiede la restituzione di un pagamento, il giudice competente non è quello del luogo dove si trova l'immobile, ma quello del domicilio del creditore (in questo caso, l'Italia), perché è lì che l'obbligo di restituzione deve essere adempiuto. La giurisdizione è quindi del giudice italiano.
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