Un lavoratore pubblico, dopo anni di contratti a termine illegittimi, viene finalmente assunto a tempo indeterminato. Nonostante la stabilizzazione, chiede il risarcimento del danno da precariato per il periodo precedente. L'Ente si oppone, sostenendo che l'assunzione abbia sanato ogni illecito. La Corte di Cassazione dà ragione al lavoratore: la stabilizzazione non cancella il diritto al risarcimento se non è una misura specificamente diretta a rimediare all'abuso passato. Il solo fatto di aver lavorato in precedenza non basta a creare quel legame diretto che esclude il risarcimento monetario.
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