Un'impresa individuale richiede un rimborso IVA relativo ad anni precedenti e poi cede il proprio credito a una società. L'Amministrazione Finanziaria blocca l'erogazione ed emetta un provvedimento di diniego. La società cessionaria impugna il rigetto. La contribuente sostiene che il fisco ha fatto scadere i termini di accertamento e ha generato una legittima aspettativa di incasso rimanendo inattivo per vent'anni. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e stabilisce principi chiarissimi in materia di Rimborso IVA e onere della prova. L'Amministrazione Finanziaria può sempre contestare l'esistenza del credito azionato a rimborso, anche se i termini di rettifica della dichiarazione sono scaduti. Spetta interamente al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, non bastando la sola indicazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, il semplice silenzio dell'ufficio non crea alcun legittimo affidamento nel cittadino.
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