La Società Contribuente ha richiesto nel 2009 il rimborso di un credito IVA infrannuale maturato nel 1999, omettendo però la preventiva presentazione dell'apposita istanza prevista dalla legge. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio tributario, stabilendo che, in assenza dell'istanza specifica per i rimborsi infrannuali, si applica il termine di decadenza biennale previsto dalla norma generale residuale. Di conseguenza, il diritto al rimborso credito IVA si è estinto per tardività della domanda, presentata ben oltre i due anni dal momento in cui il credito era sorto.
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