Un'azienda di imbottigliamento, sostenendo di produrre solo rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e di smaltirli in autonomia, si opponeva a un avviso di accertamento per la tassa rifiuti (TARES). La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'esenzione tassa rifiuti aree produttive. L'esenzione non può mai essere totale. La 'quota fissa' del tributo, che copre i costi generali del servizio, è sempre dovuta per l'intera superficie dell'opificio. L'esenzione può riguardare solo la 'quota variabile' della tassa e unicamente per le specifiche porzioni di superficie dove l'azienda dimostra di produrre 'esclusivamente' rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani. L'onere di fornire questa prova dettagliata spetta all'azienda stessa. La sentenza precedente, che concedeva un'esenzione totale, è stata quindi annullata.
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