L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di capitali l'indebita compensazione del credito IVA per due annualità, irrogando le relative sanzioni. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria ha notificato il ricorso per cassazione ai singoli soci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio di intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci o al liquidatore dopo l'estinzione della persona giuridica. Poiché le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla società, la loro trasmissibilità è esclusa per legge. Di conseguenza, i soci non possono essere chiamati a rispondere dei debiti sanzionatori della società estinta, e la Corte ha applicato d'ufficio questa regola generale di protezione.
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