Una docente contesta il calcolo della sua anzianità di servizio dopo il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. L'amministrazione aveva applicato la 'temporizzazione', riducendo gli anni riconosciuti. Il Tribunale di Brescia accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo che deve essere applicata la 'ricostruzione di carriera' secondo l'art. 485 D.Lgs. 297/94. Questo metodo, sebbene non riconosca integralmente tutto il servizio pregresso, risulta più vantaggioso nel lungo periodo. La sentenza condanna l'amministrazione a ricalcolare l'anzianità e a pagare gli arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale.
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